A seguito della ultimazione dei lavori di recupero degli immobili, il modello applicativo sviluppato dall’Ambito Tecnico del Comune di Belluno prevede una seconda fase di convenzionamento, relativa alla concessione dell’utilizzo gratuito degli immobili a recupero dell’investimento effettuato dagli assegnatari nella fase dei lavori.
Più precisamente, la nuova convenzione, predisposta dall’Area Patrimonio e Demanio, si basa sulla qualificazione dei lavori realizzati dal locatario come “svolti in nome proprio ma per conto del Comune su un’immobile di proprietà comunale” e sul principio del riconoscimento della spesa sostenuta dall’assegnatario (cui viene aggiunta l’IVA, se dovuta) come un’ entrata per il bilancio comunale, quale anticipazione di canoni di locazione.
La nuova convenzione con il soggetto assegnatario, che diviene “locatario”, si configura quindi come un “contratto di locazione con valorizzazione patrimoniale” dell’immobile, con
– scomputo totale di quanto speso dall’assegnatario nella fase dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali ed altre opere correlate, ai sensi dell’ articolo 2 della convenzione per il recupero dell’immobile (rendicontato e verificato);
– conferma delle specifiche destinazioni già previste nella prima convenzione;
– durata commisurata al tempo necessario per il recupero dell’investimento effettuato;
– decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Si prevede il recupero dell’importo che l’assegnatario ha assunto a proprio carico per la realizzazione dei lavori, andando a determinare la durata del contratto quale rapporto tra l’importo totale speso nei lavori ed il canone di locazione annuo calcolato in base alla stima del valore dell’immobile realizzata nella fase di stipula della prima convenzione.
Il contratto prevede inoltre che:
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la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle aree pertinenziali rimangano a carico del locatario, così come le spese di pulizia, riscaldamento, forniture, asporto rifiuti, oltre alle spese contrattuali ed a tutte le imposte eventualmente dovute per legge (es. TASI);
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il Comune di Belluno sia esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti da atto doloso o colposo del locatario;
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sia vietata la sub-locazione anche parziale dei locali e la cessione o il trasferimento del contratto di locazione (salvo deroghe autorizzate).
Con le seguenti Determinazioni sono stati approvati gli schemi relativi ai relativi contratti di locazione:
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DETERMINAZIONE n. 1052 del 12/12/2017 – BIM Gestione Servizi Pubblici – Hangar 14
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DETERMINAZIONE n. 1158 del 27/12/2017 – Gruppo Radioamatori Valbelluna – porzione tettoia 1
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DETERMINAZIONE n. 1027 del 05/12/2018 - Casa dei Beni Comuni- Edificio 8 SU_DET_DETE_1027_2018_ casa dei beni comuni_ed_8
- DETERMINAZIONE n. 1144 del 19/12/2018 – Radioclub Belluno N.O.R.E.- Hangar 13
- DETERMINAZIONE n.878 del 25/10/2019 – Associazione Insieme per il Bene Comune – edificio 16
- DETERMINAZIONE n.1130 del 16/12/2019 – Casa dei Beni Comuni, TIB Teatro e Radioclub Belluno N.O.R.E. – Tettoia 9
- DETERMINAZIONE n. 1091 del 02/12/2020 – Gruppo Scout Agesci “Belluno 3”
- DETERMINAZIONE n. 1094 del 02/12/2020 – Sezione Associazione Italiana Arbitri di Belluno
- DETERMINAZIONE n. 1095 del 02/12/2020 – Casa dei Beni Comuni – Hangar 12
- DETERMINAZIONE n. 1195 del 17/12/2020 – Cooperativa Scout San giorgio – porzione P.T. edificio n. 4 e tettoia n. 1
- DETERMINAZIONE n. 1197 del 17/12/2020 – SlowMachine – Hangar 11 e corpi minori