Un aspetto non trascurabile nelle valutazioni sulla destinazione ed il riutilizzo dell’area dell’ex caserma Piave concerne il fatto che il sito ricade nell’ambito della zona “B” del Piano di Rischio Aeroportuale, di cui alla variante al P.R.G. approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 22 del 12.05.2009, redatto in adempimento del Codice della Navigazione, con particolare riferimento all’art. 707 “Determinazione delle zone soggette a limitazioni”e relative disposizioni del capitolo 9 paragrafo 6 del vigente Regolamento per/ la costruzione e l’esercizio degli Aeroporti.
Le indicazioni e prescrizioni del Piano sono finalizzate a mitigare eventuali conseguenze di un incidente e sono basate sulla limitazione della presenza umana e sulla individuazione di attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze degli incidenti.
Le limitazioni derivanti dall’attuazione dei piani di rischio aeroportuali si applicano non solo alle nuove opere, ma anche alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l’aeroporto, che comportano aumento del carico antropico, mentre non producono effetti ablatori né interdittivi delle attività presenti, anche nel caso risultino palesemente incompatibili.
Il vigente Piano di rischio aeroportuale:
– identifica la geometria delle zone di tutela A-B-C, cui corrispondono specifiche limitazioni;
– sovrappone tali aree alla cartografia di P.R.G. vigente;
– individua le z.t.o. di P.R.G. presenti nelle aree oggetto di tutela;
– formula, per tutte le tipologie di z.t.o. rilevate nell’ambito delle zone tutelate, norme tecniche di attuazione prevalenti su quelle di P.R.G., che interessano le nuove opere e le nuove attività da insediare che comportino aumento del carico antropico.
Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni del Piano di rischio aeroportuale:
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art. 9, nel quale vengono richiamate, sia per l’attività edificatoria che per i mutamenti di destinazione d’uso nelle zone di tutela B, le limitazioni previste dagli articoli 6 e 7 del Piano;
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art. 6, secondo il quale, nell’ambito della zona di tutela B, risultano esclusi (sia in termini di nuove opere che di insediamento di nuove attività) gli insediamenti ad elevato affollamento, le scuole, gli ospedali e edifici sensibili, le attività che possano creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.
Si rinvia alla sezione specifica dello Studio “Ex caserma Piave – Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione” (2013) per la disamina delle valutazioni di dettaglio operate riguardo al Piano di rischio aeroportuale.